Casa - Notizia - Dettagli

Pacchetto UE -Regolamenti -

Le nuove normative UE sugli imballaggi potrebbero avere un impatto sulla proprietà intellettuale e sui proprietari dei marchi

Con l'avvicinarsi dell'adozione del progetto di regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), i proprietari dei marchi dovrebbero essere consapevoli dell'impatto dei requisiti di minimizzazione degli imballaggi proposti dal PPWR sull'identità del marchio e sulla proprietà intellettuale.

news-829-829

Nell'ambito del Green Deal europeo e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa per la PPWR nel novembre 2022. La PPWR propone di modificare l'attuale quadro legislativo per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, contenuto nel Regolamento (UE) n. 2019/1020, Direttiva (UE) n. 2019/904 e Direttiva (UE) n. 94/62/CE, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio e promuovere l’economia circolare del packaging.

La formulazione rivista è stata adottata dal Parlamento europeo nell'aprile 2024 dopo i negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. Il testo non è stato ancora adottato formalmente dal Consiglio europeo, ma si prevede che il regolamento venga adottato ed entri in vigore entro la fine di quest'anno.

Il progetto PPWR contiene una serie di proposte che riguardano l'imballaggio, compresi i requisiti sull'etichettatura, la riciclabilità e la composizione dell'imballaggio. La bozza contiene anche requisiti di riduzione al minimo degli imballaggi, che interesseranno in particolare i proprietari di marchi che utilizzano imballaggi unici.

Proposta sui requisiti di minimizzazione degli imballaggi

L’articolo 10 della PPWR prevede che entro il 1° gennaio 2030 i produttori o gli importatori di imballaggi debbano garantire che gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE siano progettati per tenere conto della forma e dei materiali del prodotto confezionato, riducendone il peso e il volume al minimo necessario. per garantire la funzionalità del prodotto confezionato. Ciò si applica a tutti gli imballaggi immessi per la prima volta sul mercato dell'UE da un produttore (ovunque situato) o un importatore dell'UE.

La definizione di imballaggio del PPWR è ampia e si applica a tutti gli imballaggi sul mercato dell'UE, compresi gli imballaggi per alimenti e bevande, gli imballaggi per cosmetici e gli imballaggi per articoli da toeletta, tra gli altri.

Secondo le nuove regole, oltre a garantire che l’imballaggio sia progettato per ridurne al minimo peso e volume, i produttori e gli importatori non saranno in grado di immettere l’imballaggio sul mercato dell’UE e dovranno anche soddisfare i criteri di prestazione elencati nell’allegato 4 della PPWR.

news-829-829

Il regolamento stabilisce che la progettazione dell’imballaggio dovrebbe:

-garantire la protezione del prodotto

-essere compatibile con i processi di produzione e riempimento degli imballaggi

-Garantire che il prodotto imballato sia distribuito, trasportato e immagazzinato in modo adeguato e sicuro

-garantirne la funzionalità

-garantire che agli utenti e ai consumatori siano fornite tutte le informazioni necessarie sul prodotto confezionato e sul suo utilizzo, conservazione e cura

-garantire la sicurezza degli utenti e dei consumatori, nonché la sicurezza e l'igiene dei prodotti

-Garantire che l'imballaggio ed il prodotto confezionato siano conformi alle disposizioni di legge applicabili

-Garantire la riusabilità, la riciclabilità e l'inclusione di contenuto riciclato come richiesto da PPWR.

news-829-829

Vietare imballaggi con caratteristiche progettate esclusivamente per aumentare il volume del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari. Gli imballaggi protetti da determinati diritti su design e marchi costituiscono un'eccezione, ma solo per design e marchi protetti al momento dell'entrata in vigore del PPWR. Per beneficiare dell’esenzione, l’imballaggio deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

-Il disegno è protetto da un disegno comunitario e da un diritto di disegno nazionale o internazionale valido in uno Stato membro.

-La forma è protetta da un marchio dell'Unione Europea (MUE), un marchio nazionale o internazionale valido nel territorio di uno Stato membro.

-I prodotti o le bevande confezionati sono indicazioni geografiche protette dalla normativa UE o rientrano nella protezione del sistema di garanzia della qualità dell'UE per le specialità tradizionali.

Inoltre, le nuove norme di minimizzazione degli imballaggi devono incidere sul design dell'imballaggio in modo tale da alterarne la novità o il carattere distintivo, oppure incidere sul marchio in modo tale che il marchio non possa più distinguere i beni contrassegnati da altri prodotti .

I proprietari dei marchi dovrebbero essere consapevoli dell’impatto di questo requisito di minimizzazione degli imballaggi proposto. Questo perché questi requisiti possono influenzare la capacità dei proprietari dei marchi di utilizzare imballaggi unici e creativi se l'imballaggio non rientra nell'ambito dello standard di minimizzazione degli imballaggi dei prodotti o non è oggetto di protezione del design o del marchio nel momento in cui la PPWR entra in vigore. effetto. Non è chiaro se i disegni o i marchi ancora in attesa di registrazione al momento dell’entrata in vigore della PPWR saranno protetti. Tuttavia, i proprietari dei marchi dovrebbero prendere in considerazione l’adozione di misure immediate per proteggere il proprio imballaggio come marchio o disegno registrato.

Altre disposizioni importanti

Altre disposizioni importanti della PPWR includono:

-Dal 1 gennaio 2030, tutti gli imballaggi sul mercato UE dovranno essere riciclabili. Esistono limitate eccezioni, come gli imballaggi a diretto contatto con prodotti farmaceutici e medicinali veterinari.

-Gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell'UE devono contenere un livello minimo di contenuto riciclabile. L’esposizione minima riciclabile richiesta dipende dal tipo di plastica utilizzata e sarà aumentata a partire dal 1° gennaio 2040.

-L'etichettatura della confezione deve contenere informazioni sotto forma di pittogrammi sulla composizione del materiale, sulla componibilità e sulla riutilizzabilità della confezione. Se l'imballaggio è riutilizzabile è necessario fornire ulteriori informazioni sulla sua riutilizzabilità, che possono essere fornite tramite un codice QR.

-I produttori e gli importatori devono indicare il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale e mezzi di comunicazione elettronica sulla confezione, oppure il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale e mezzi di comunicazione elettronica sulla confezione o il codice QR riportato sulla documentazione che accompagna il prodotto confezionato.

-Alcuni imballaggi monouso saranno vietati dal 1° gennaio 2030, compresi gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, alimenti e bevande negli hotel, ristoranti, bar e esercizi di ristorazione. Saranno vietati anche gli imballaggi monouso per cosmetici, prodotti per l'igiene e articoli da toeletta nel settore ricettivo.

-Dal 1° gennaio 2023, i distributori finali di bevande alcoliche e analcoliche sul mercato dell'UE dovranno garantire che almeno il 10% dei loro prodotti siano in imballaggi riutilizzabili. Sono previste eccezioni per determinati tipi di bevande, come ad esempio le bevande altamente deperibili, il latte e i latticini, il vino e gli alcolici (ad es. vodka e whisky).

Conflitti con l'identità del marchio e la proprietà intellettuale

news-829-829

Ci sono diverse disposizioni nella PPWR che potrebbero influenzare l'identità del marchio e la proprietà intellettuale dei proprietari dei marchi. Oltre al potenziale impatto che le regole proposte per la minimizzazione degli imballaggi potrebbero avere sulla capacità del proprietario di un marchio di utilizzare imballaggi unici e creativi, le nuove regole che influenzano la composizione della confezione potrebbero richiedere ai proprietari dei marchi di riconsiderare il design della confezione. I nuovi requisiti di riduzione al minimo degli imballaggi, insieme ai nuovi ed esistenti requisiti di messaggistica ed etichettatura, potrebbero influire sulla capacità dei proprietari dei marchi di sfruttare al meglio l'imballaggio stesso, ad esempio riducendo la quantità di spazio disponibile affinché i marchi possano utilizzare slogan, grafica e altri contenuti esclusivi. loghi sulla confezione.

I proprietari dei marchi dovrebbero rivedere la loro confezione

Una volta che il Consiglio europeo avrà adottato formalmente la formulazione della PPWR, questa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. La PPWR è una priorità per l'UE e si prevede che sarà pubblicato in tale GUUE entro la fine del 2024.

In previsione dell’entrata in vigore del PPWR, i proprietari dei marchi dovrebbero familiarizzarsi con il PPWR e iniziare a rivedere gli ingredienti degli imballaggi e le pratiche di progettazione per sviluppare un programma di conformità.

 

Dichiarazione di non responsabilità: il contenuto è organizzato in base alle informazioni della rete, lo scopo è trasmettere maggiori informazioni e condividere e non implica l'approvazione delle proprie opinioni o confermarne l'autenticità e non costituisce altre raccomandazioni. Fornisce solo una piattaforma per la comunicazione e non è responsabile del suo copyright. Se comporta una violazione del copyright, ti preghiamo di contattarci per la modifica o la cancellazione tempestiva

Invia la tua richiesta

Potrebbe piacerti anche